Art. 65.
                           Permessi premio
  1.  Il  direttore  dell'istituto  deve  corredare  la  domanda  del
condannato  di  concessione  del permesso premio con l'estratto della
cartella  personale  contenente  tutte le notizie di cui all'articolo
26,   esprimendo   il   proprio  parere  motivato  al  magistrato  di
sorveglianza,  avuto  riguardo alla condotta del condannato, alla sua
pericolosita'    sociale,    ai    motivi   addotti,   ai   risultati
dell'osservazione  scientifica  della  personalita'  espletata  e del
trattamento  rieducativo  praticato,  nonche'  alla durata della pena
detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.
  2.  Nell'adottare il provvedimento di concessione, il magistrato di
sorveglianza  stabilisce  le  opportune  prescrizioni  relative  alla
dimora  e,  ove  occorra,  al  domicilio  del  condannato  durante il
permesso,  sulla  base  delle  informazioni eventualmente assunte, ad
integrazione  di  quelle  gia'  disponibili,  a mezzo degli organi di
polizia.
  3.  Durante  il  permesso  premio,  i controlli del condannato sono
effettuati  dall'Arma  dei  carabinieri  o dalla Polizia di Stato. In
casi   particolari   l'amministrazione  penitenziaria  puo'  disporre
ulteriori  controlli  da  parte  del  personale  del Corpo di polizia
penitenziaria.
  4.   In   fase  di  esecuzione  del  provvedimento,  gli  operatori
penitenziari,  designati  dal direttore dell'istituto e da quello del
centro  di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato
e  ai  servizi  assistenziali  territoriali,  le  indicazioni utili a
stabilire   validi   collegamenti   per  gli  eventuali  problemi  di
competenza degli enti locali.
  5.  Qualora  il  permesso  premio  debba essere fruito in un comune
diverso   da   quello   in   cui  ha  sede  l'istiuto,  il  direttore
dell'istituto  di  provenienza  ne  da'  comunicazione alla direzione
dell'istituto  ed  al  centro  di  servizio  sociale territorialmente
competenti,  affinche'  di  concerto  con  gli  operatori sociali del
territorio,  possano effettuare gli interventi di competenza, secondo
quanto  previsto  dai  commi  4  e  6,  riferendo  poi alle direzioni
dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.
  6.   Il  condannato  in  permesso,  in  caso  di  necessita',  puo'
rivolgersi   all'istituto   ed   al   centro   di   servizio  sociale
territorialmente  competenti,  che  saranno  informati  e  forniti di
documentazione  adeguata  nei  tempi  piu' rapidi. L'interessato puo'
segnalare  le  proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il
centro  si  attiva  per  dare la piu' opportuna e tempestiva risposta
secondo le rispettive competenze istituzionali.