Art. 94.
                      Assistenza alle famiglie
  1.  Nell'azione  di  assistenza  alle famiglie dei detenuti e degli
internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura e'
rivolta  alla  situazione  di  crisi  che si verifica nel periodo che
segue   immediatamente   la   separazione   dal  congiunto.  In  tale
situazione,  deve  essere  fornito ai familiari, specialmente di eta'
minore,  sostegno  morale  e  consiglio  per aiutarli a far fronte al
trauma  affettivo,  senza  trascurare  i problemi pratici e materiali
eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.
  2.  Particolare  cura e', altresi', rivolta per aiutare le famiglie
dei  detenuti  e  degli  internati  nel  periodo  che precede il loro
ritorno.
 
          Nota all'art. 94:
              - Il  testo  dell'art.  45 della citata legge 26 luglio
          1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  45  (Assistenza alle famiglie). - Il trattamento
          dei detenuti e degli internati e' integrato da un'azione di
          assistenza alle loro famiglie.
              Tale  azioni e' rivolta anche a conservare e migliorare
          le  relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le
          difficolta'   che   possono  ostacolarne  il  reinserimento
          sociale.
              E'  utilizzata,  all'uopo, la collaborazione degli enti
          pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale".