Articolo 126
Deliberazioni  soggette  in via necessaria al controllo preventivo di
                            legittimita'

1.  Il  controllo  preventivo di legittimita' di cui all'articolo 130
della   Costituzione   sugli  atti  degli  enti  locali  si  esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e
contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e
relative   variazioni,  adottate  o  ratificate  dal  consiglio,  sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo
unico.

2. Il controllo preventivo di legittimita' si estende anche agli atti
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.