Articolo 184
                      Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa  attraverso  la  quale in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare  il diritto acquisito del creditore, si determina la somma
certa  e  liquida  da  pagare  nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto.

2.  La  liquidazione  compete  all'ufficio  che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione
necessaria  a  comprovare  il  diritto  del  creditore, a seguito del
riscontro   operato   sulla   regolarita'  della  fornitura  o  della
prestazione   e   sulla   rispondenza   della   stessa  ai  requisiti
quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente,  con  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  ed i
riferimenti  contabili  e'  trasmesso  al  servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.

4.  Il  servizio  finanziario  effettua,  secondo  i  principi  e  le
procedure  della  contabilita'  pubblica,  i  controlli  e  riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.