Articolo 246 
                      Deliberazione di dissesto 
 
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione  di
dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle
ipotesi  di  cui  all'articolo  244  e  valuta  le  cause  che  hanno
determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non
e' revocabile. Alla stessa  e'  allegata  una  dettagliata  relazione
dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le  cause
che hanno provocato il dissesto. 
 
2. La deliberazione dello stato di dissesto  e'  trasmessa,  entro  5
giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed  alla
Procura  regionale  presso  la  Corte  dei   conti   competente   per
territorio, unitamente alla relazione dell'organo  di  revisione.  La
deliberazione e' pubblicata per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  a  cura   del   Ministero   dell'interno
unitamente al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  nomina
dell'organo straordinario di liquidazione. 
 
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove
ne  ricorrano  le  condizioni,  al  commissario  nominato  ai   sensi
dell'articolo 141, comma 3. 
 
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale  si  rende  necessaria  la
dichiarazione  di  dissesto,  e'  stato  validamente  deliberato   il
bilancio di previsione,  tale  atto  continua  ad  esplicare  la  sua
efficacia per l'intero esercizio finanziario,  intendendosi  operanti
per l'ente locale i divieti e  gli  obblighi  previsti  dall'articolo
191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto  puo'  essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. 
Gli  ulteriori  adempimenti  e  relativi  termini  iniziali,   propri
dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio  dell'ente,
sono differiti al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui  e'
stato deliberato  il  dissesto.  Ove  sia  stato  gia'  approvato  il
bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede
alla revoca dello stesso. 
 
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di  dissesto
sulla base della dettagliata relazione dell'organo  di  revisione  di
cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri  di  trasmissione  di  cui  al
comma 2, si  applicano  solo  ai  dissesti  finanziari  deliberati  a
decorrere dal 25 ottobre 1997.