Art. 2.
                Finalita' e criteri di progettazione
  1.  Le  finalita' ed i criteri da considerare a livello generale di
pianificazione  e  dettagliato di progettazione, nella definizione di
un itinerario ciclabile sono:
    a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilita' ciclistica
e  pedonale,  alternativa  all'uso  dei  veicoli  a motore nelle aree
urbane  e  nei  collegamenti  con  il  territorio  contermine, che si
ritiene   possa   raggiungersi   delle   localita'  interessate,  con
preminente   riferimento  alla  mobilita'  lavorativa,  scolastica  e
turistica;
    b)   puntare   all'attrattivita',   alla   continuita'   ed  alla
riconoscibilita'  dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi
piu'  brevi,  diretti  e  sicuri  secondo  i  risultati  di  indagini
sull'origine e la destinazione dell'utenza ciclistica;
    c)  valutare  la  redditivita'  dell'investimento con riferimento
all'utenza  reale  e  potenziale  ed  in  relazione  all'obiettivo di
ridurre  il  rischio  d'incidentalita'  ed  i livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico;
    d) verificare l'oggettiva fattibilita' ed il reale utilizzo degli
itinerari  ciclabili  da  parte dell'utenza, secondo le diverse fasce
d'eta'  e  le  diverse  esigenze,  per  le  quali e' necessario siano
verificate ed ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche
dei percorsi.