(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 50)
  
  
  
Art. 50 - Massimali. 
  
1. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuita'
assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un  massimo  di  24  ore
settimanali, piu' un plus orario di 4 ore settimanali  e  presso  una
sola Azienda. 
  
2. L'incarico non e' conferibile o cessa  nei  confronti  del  medico
incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale  o  per  la
pediatria di libera scelta che detenga: 
  
a) un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 501  o  267
scelte con i incarico per 24 ore settimanali; 
  
b) un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 650  o  346
scelte con i incarico per 12 ore settimanali. 
  
3. La cessazione dell'incarico o la variazione del relativo orario di
cui al comma 2 ha effetto dal mese successivo  a  quello  in  cui  si
determina il superamento del numero di scelte compatibile. 
  
4. Ai fini di cui al precedente  comma  3  la  Azienda  e'  tenuta  a
contestare al medico il raggiungimento del limite di scelte  previsto
dal comma 2 nel mese in cui tale situazione si determina. 
  
5. Le situazioni di  incompatibilita'  sono  quelle  stabilite  dalle
vigenti norme di legge e dall'art. 4 del presente Accordo. 
  
6. Prima di esperire la procedura per il compimento degli  incarichi,
gli  orari  disponibili  nell'ambito  del  servizio  di   continuita'
assistenziale vengono comunicati ed assegnati ai medici gia' titolari
di incarico a  tempo  indeterminato,  ai  sensi  del  presente  capo,
secondo l'ordine di anzianita' di incarico nella stessa Azienda e, in
caso di parita' secondo l'anzianita' di laurea fino a concorrenza del
massimale orario. 
  
7. L'orario complessivo dell'incarico a tempo indeterminato e  quello
risultante da altre attivita' compatibili non puo' superare le 38 ore
settimanali.  Qualora  il  limite  delle  38  ore  risulti  superato,
l'incarico di continuita' assistenziale e' ridotto in  misura  uguale
all'eccedenza. 
  
8. Il medico decade dall'incarico qualora: 
  
- insorga una situazione di incompatibilita'; 
- lo svolgimento di  altre  attivita'  compatibili  non  consenta  un
incarico minimo di 12 ore settimanali. 
  
9. Ai fini di quanto disposto dal comma 8,  la  Azienda  contesta  al
medico la situazione di incompatibilita' entro 30  giorni  dalla  sua
rilevazione. 
  
10. Il disposto di cui al comma 8 si  applica  a  partire  dal  primo
giorno del mese successivo a quello nel quale la Azienda effettua  al
medico la contestazione di incompatibilita'.