Art. 50 - Massimali. 1. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuita' assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali, piu' un plus orario di 4 ore settimanali e presso una sola Azienda. 2. L'incarico non e' conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che detenga: a) un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 501 o 267 scelte con i incarico per 24 ore settimanali; b) un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 650 o 346 scelte con i incarico per 12 ore settimanali. 3. La cessazione dell'incarico o la variazione del relativo orario di cui al comma 2 ha effetto dal mese successivo a quello in cui si determina il superamento del numero di scelte compatibile. 4. Ai fini di cui al precedente comma 3 la Azienda e' tenuta a contestare al medico il raggiungimento del limite di scelte previsto dal comma 2 nel mese in cui tale situazione si determina. 5. Le situazioni di incompatibilita' sono quelle stabilite dalle vigenti norme di legge e dall'art. 4 del presente Accordo. 6. Prima di esperire la procedura per il compimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito del servizio di continuita' assistenziale vengono comunicati ed assegnati ai medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato, ai sensi del presente capo, secondo l'ordine di anzianita' di incarico nella stessa Azienda e, in caso di parita' secondo l'anzianita' di laurea fino a concorrenza del massimale orario. 7. L'orario complessivo dell'incarico a tempo indeterminato e quello risultante da altre attivita' compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali. Qualora il limite delle 38 ore risulti superato, l'incarico di continuita' assistenziale e' ridotto in misura uguale all'eccedenza. 8. Il medico decade dall'incarico qualora: - insorga una situazione di incompatibilita'; - lo svolgimento di altre attivita' compatibili non consenta un incarico minimo di 12 ore settimanali. 9. Ai fini di quanto disposto dal comma 8, la Azienda contesta al medico la situazione di incompatibilita' entro 30 giorni dalla sua rilevazione. 10. Il disposto di cui al comma 8 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la Azienda effettua al medico la contestazione di incompatibilita'.