(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 53)
  
  
  
Art. 53 - Competenze delle Aziende. 
  
1.  L'Azienda  e'  tenuta  a  fornire  al   medico   di   continuita'
assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso,  necessari
all'effettuazione degli interventi di  urgenza  individuati  in  sede
regionale sentito  il  comitato  di  cui  all'art.  12;  in  mancanza
l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni  del  comitato  di
cui all'art. 11. 
  
2. L'Azienda garantisce altresi' che le sedi di Servizio siano dotate
di idonei locali, dotati di adeguate  misure  di  sicurezza,  per  la
sosta e il riposo dei medici, nonche' di servizi igienici. 
  
3. La Azienda, sentiti i medici interessati,  predispone  i  turni  e
assegna, sentiti i comitati provinciali per la sicurezza pubblica, le
sedi di attivita', nonche' il rafforzamento dei turni  medesimi,  ove
occorra. 
  
4. L'Azienda provvede altresi': 
  
a) alla disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente muniti  di
   radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano 
l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso; 
  
b) ad assicurare in modo adeguato  la  registrazione  delle  chiamare
presso le centrali operative; 
  
c) a garantire nei  modi  opportuni  la  tenuta  e  la  custodia  dei
   registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi  sanitari  e
   degli altri materiali messi a disposizione dei medici di 
continuita' assistenziale.