Art. 12 - Malattia, Gravidanza 1. Al medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti. 2. L'Azienda puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati. 3. In caso di gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per sei mesi continuativi. 4. Durante la gravidanza e il puerperio l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.