(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 12)
                   Art. 12 - Malattia, Gravidanza 
  
1. Al medico incaricato a tempo  indeterminato  che  si  assenta  per
comprovata  malattia  o  infortunio,  anche   non   continuativamente
nell'arco di trenta mesi, che  gli  impediscano  qualsiasi  attivita'
lavorativa, l'Azienda  corrisponde  l'intero  trattamento  economico,
goduto in attivita' di servizio, per i primi sei mesi  e  al  50  per
cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico  per  ulteriori
quindici mesi, senza emolumenti. 
  
2. L'Azienda puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati
di malattia o infortunio denunciati. 
  
3. In caso di gravidanza o puerperio, l'Azienda  mantiene  l'incarico
per sei mesi continuativi. 
  
4.  Durante  la  gravidanza  e  il  puerperio  l'Azienda  corrisponde
l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per un
periodo massimo complessivo di quattordici settimane.