(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 21)
            Art. 21 - Esercizio del diritto di sciopero. 
      Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 
  
1. Nei settori  sanitari  compresi  nel  campo  di  applicazione  del
presente Allegato N sono prestazioni indispensabili  ai  sensi  della
legge 146/1990, articolo 2 - comma 2,  quelle  rese  nell'ambito  dei
servizi per la  tossicodipendenza,  di  igiene  pubblica,  di  igiene
mentale, di medicina fiscale. 
  
2. Le prestazioni di cui al  comma  1,  in  caso  di  sciopero  dalla
categoria, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le
modalita' di cui agli articoli 5 e 13 dai medici individuati ai sensi
dei commi successivi. 
  
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo
il presente Allegato, sono stabiliti, con apposite intese  a  livello
Regionale,  i  criteri  per  la  determinazione  di  contingenti   di
personale  medico  da  esonerare  dalla  partecipazione  a  eventuali
scioperi di categoria al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle
prestazioni di cui al comma 1, nonche' per la loro distribuzione  sul
territorio. 
  
4. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al comma  3  e'
effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale  per
singola Azienda entro 15 giorni dalle intese regionali  di  cui  allo
stesso comma 3. 
  
5. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 3 e  4,
le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni di  cui
al comma 1. 
  
6. In conformita' agli accordi di cui ai  commi  3  e  4  le  Aziende
individuano, in occasione di  ciascuno  sciopero  della  categoria  i
nominativi  dei  medici   in   servizio   tenuti   alle   prestazioni
indispensabili ed esonerati  dallo  sciopero  stesso,  comunicando  3
giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi
inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle  organizzazioni
sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato  ha
il  diritto  di  esprimere,  entro  24  ore  dalla  ricezione   della
comunicazione, la volonta' di  aderire  allo  sciopero  chiedendo  la
conseguente  sostituzione  nel  caso  sia  possibile.   Gli   accordi
decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validita' per  il  periodo  di
vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia  sino
alla definizione di nuovi accordi. 
  
7. Il diritto di  sciopero  del  medici  addetti  alla  medicina  dei
servizi e' esercitato  con  un  preavviso  minimo  di  15  giorni.  I
soggetti che promuovono lo sciopero,  contestualmente  al  preavviso,
indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 
  
8. I medici che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del
presente articolo sono soggetti ai procedimenti sanzionatori  di  cui
all'articolo 13 dell'Accordo per la medicina generale. 
  
9.  Le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  si  impegnano  a   non
effettuare azioni di sciopero: 
  
a) nel mese di agosto; 
  
b) dal quinto giorno precedente fino al  quinto  giorno  seguente  le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; 
  
c) dal quinto giorno precedente fino al  quinto  giorno  seguente  le
   cosultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali,  per  i
   rispettivi ambiti territoriali; 
  
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; 
  
e)  nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua  ai  martedi'
successivo. 
  
10. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita'  o  di
calamita'   naturali   gli   scioperi   dichiarati    si    intendono
immediatamente sospesi.