Art. 10.
            Astensione e ricusazione del giudice di pace
  1.  Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il
presidente del tribunale.
  2.  Sulla  ricusazione  del  giudice  di  pace  decide  la Corte di
appello.
  3.  Il  giudice di pace astenuto o ricusato e' sostituito con altro
giudice   dello   stesso   ufficio  designato  secondo  le  leggi  di
ordinamento giudiziario.
  4.  Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3,
la  corte  o  il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace
dell'ufficio piu' vicino.