Art. 11.
                        Attivita' di indagine
  1.  Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di
propria  iniziativa  tutti  gli  atti  di  indagine  necessari per la
ricostruzione  del  fatto  e  per l'individuazione del colpevole e ne
riferisce  al  pubblico  ministero,  con  relazione scritta, entro il
termine di quattro mesi.
  2.  Se  la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria
enuncia  nella  relazione  il  fatto  in  forma chiara e precisa, con
l'indicazione  degli  articoli  di  legge  che si assumono violati, e
richiede  l'autorizzazione  a  disporre la comparizione della persona
sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.
  3.  Con  la  relazione,  la  polizia giudiziaria indica il giorno e
l'ora in cui ha acquisito la notizia.