Art. 12.
          Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero
  1.  Salvo  che  ritenga  di richiedere l'archiviazione, il pubblico
ministero  se  prende  direttamente notizia di un reato di competenza
del  giudice  di  pace  ovvero  la  riceve  da  privati o da pubblici
ufficiali  o  incaricati  di  un pubblico servizio, la trasmette alla
polizia  giudiziaria,  perche'  proceda  ai  sensi  dell'articolo 11,
impartendo,  se  necessario,  le direttive. Il pubblico ministero, se
non  ritiene  necessari  atti  di  indagine,  formula l'imputazione e
autorizza   la   polizia   giudiziaria   alla  citazione  a  giudizio
dell'imputato.