Art. 13.
     Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti
  1.  La  polizia  giudiziaria  puo' richiedere al pubblico ministero
l'autorizzazione  al  compimento di accertamenti tecnici irripetibili
ovvero  di  interrogatori  o  di  confronti  cui partecipi la persona
sottoposta  alle  indagini.  Il pubblico ministero, se non ritiene di
svolgere  personalmente  le indagini o singoli atti, puo' autorizzare
la  polizia  giudiziaria  al  compimento  degli  atti richiesti. Allo
stesso   modo   provvede   se  viene  richiesta  l'autorizzazione  al
compimento  di  perquisizioni  e sequestri nei casi in cui la polizia
giudiziaria non puo' procedervi di propria iniziativa.