Art. 14.
                  Iscrizione della notizia di reato
  1.  Il  pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di
reato   a   seguito   della   trasmissione  della  relazione  di  cui
all'articolo 11, ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin
dal primo atto di indagine svolto personalmente.