Art. 15.
                 Chiusura delle indagini preliminari
  1.  Ricevuta  la  relazione  di  cui  all'articolo  11, il pubblico
ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale,
formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato.
  2.  Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero
vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria,
impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.