Art. 18.
                 Assunzione di prove non rinviabili
  1.  Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a
richiesta   di   parte,  l'assunzione  delle  prove  non  rinviabili,
osservando  le  forme  previste  per il dibattimento. Si applicano le
disposizioni  previste  dall'articolo 467, commi 2 e 3, del codice di
procedura penale.
 
          Nota all'art. 18:
              - Si trascrive il testo dell'art. 467, commi 2 e 3, del
          codice di procedura penale:
              "2.  Del  giorno, dell'ora e del luogo stabilito per il
          compimento dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore
          prima  al  pubblico  ministero,  alla  persona  offesa e ai
          difensori.
              3.  I  verbali  degli  atti  compiuti sono inseriti nel
          fascicolo per il dibattimento".