Art. 18. Assunzione di prove non rinviabili 1. Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
Nota all'art. 18: - Si trascrive il testo dell'art. 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale: "2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabilito per il compimento dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori. 3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento".