Art. 19. Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini 1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell'articolo 29, comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo e' il giudice di pace indicato nell'articolo 5, comma 2. 2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, sull'opposizione di cui all'articolo 263, comma 5, del codice di procedura penale, sulla richiesta di sequestro di cui all'articolo 368 del medesimo codice, nonche' sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice e' altresi' competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonche' per i successivi provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.
Nota all'art. 19: - Si trascrive il testo degli articoli 263, comma 5, e 368 del codice di procedura penale: "5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'art. 127". "Art. 368 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro). - 1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari".