Art. 19.
         Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
  1.  Nel  corso  delle  indagini  e  fino  al  deposito dell'atto di
citazione a norma dell'articolo 29, comma 1, competente a disporre il
sequestro  preventivo  e  conservativo e' il giudice di pace indicato
nell'articolo 5, comma 2.
  2.  Il  giudice  di  cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di
archiviazione, sull'opposizione di cui all'articolo 263, comma 5, del
codice  di  procedura  penale,  sulla  richiesta  di sequestro di cui
all'articolo  368  del  medesimo  codice,  nonche' sulla richiesta di
riapertura delle indagini. Lo stesso giudice e' altresi' competente a
decidere  sulla  richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni
di  intercettazione  di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di
comunicazioni  informatiche  o  telematiche  ovvero di altre forme di
telecomunicazione, nonche' per i successivi provvedimenti riguardanti
l'esecuzione    delle    operazioni    e   la   conservazione   della
documentazione.
 
          Nota all'art. 19:
              - Si  trascrive il testo degli articoli 263, comma 5, e
          368 del codice di procedura penale:
              "5.  Contro  il  decreto  del  pubblico  ministero  che
          dispone  la  restituzione  o respinge la relativa richiesta
          gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il
          giudice provvede a norma dell'art. 127".
              "Art. 368 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
          sequestro).   -   1.   Quando,  nel  corso  delle  indagini
          preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba
          disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette
          la  richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini
          preliminari".