Art. 20
       Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria

  1.  La  polizia  giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata
dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.
  2. La citazione contiene:
a) le  generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che
   valgono ad identificarlo;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'imputazione  formulata  dal  pubblico  ministero e l'indicazione
   delle  fonti  di  prova  di  cui  si chiede l'ammissione. Se viene
   chiesto  l'esame  di  testimoni  o  consulenti  tecnici, nell'atto
   devono essere indicate, a pena di inammissibilita', le circostanze
   su cui deve vertere l'esame;
d) l'indicazione  del giudice competente per il giudizio, nonche' del
   luogo,   del   giorno   e   dell'ora   della   comparizione,   con
   l'avvertimento  all'imputato che non comparendo sara' giudicato in
   contumacia;
e) l'avviso  che  l'imputato  ha facolta' di nominare un difensore di
   fiducia  e  che,  in  mancanza,  sara'  assistito  da difensore di
   ufficio;
f) l'avviso  che  il  fascicolo relativo alle indagini preliminari e'
   depositato  presso  la  segreteria del pubblico ministero e che le
   parti  e  loro  difensori hanno facolta' di prenderne visione e di
   estrarne copia.
  3.  La  citazione  e' notificata, a cura della polizia giudiziaria,
all'imputato,  al  suo  difensore  e  alla parte offesa almeno trenta
giorni prima dell'udienza.
  4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', da un
ufficiale di polizia giudiziaria.
  5.  La  citazione  a  giudizio  e'  depositata nella segreteria del
pubblico    ministero   unitamente   al   fascicolo   contenente   la
documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e
le  cose  pertinenti  al  reato, qualora non debbano essere custoditi
altrove.
  6.  La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo
certo  ovvero  se  manca  o e' insufficiente l'indicazione di uno dei
requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).