Art. 20 Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria 1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace. 2. La citazione contiene: a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilita', le circostanze su cui deve vertere l'esame; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia; e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito da difensore di ufficio; f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. 3. La citazione e' notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza. 4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', da un ufficiale di polizia giudiziaria. 5. La citazione a giudizio e' depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 6. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).