Art. 22.
                        Presentazione del ricorso
      1.  Il  ricorso,  previamente  comunicato al pubblico ministero
    mediante   deposito   di  copia  presso  la  sua  segreteria,  e'
    presentato,  a  cura  del  ricorrente, con la prova dell'avvenuta
    comunicazione,  nella  cancelleria del giudice di pace competente
    per  territorio  nel  termine di tre mesi dalla notizia del fatto
    che costituisce reato.
      2.  Se  per  il  medesimo  fatto  la  persona  offesa  ha  gia'
    presentato  querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone
    copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico
    ministero.
      3.  Nel  caso  previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone
    l'acquisizione della querela in originale.
      4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le
    diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.