Art. 24. Inammissibilita' del ricorso 1. Il ricorso e' inammissibile: a) se e' presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22, comma 1; b) se risulta presentato fuori dei casi previsti; c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo; d) se e' insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova; e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.