Art. 24.
                      Inammissibilita' del ricorso
      1. Il ricorso e' inammissibile:
        a)  se  e' presentato oltre il termine indicato dall'articolo
    22, comma 1;
        b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;
        c)  se  non  contiene  i requisiti indicati nell'articolo 21,
    comma  2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4
    del medesimo articolo;
        d)   se   e'   insufficiente   la  descrizione  del  fatto  o
    l'indicazione delle fonti di prova;
        e)  se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico
    ministero.