Art. 25.
                    Richieste del pubblico ministero
      1.  Entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  del  ricorso il
    pubblico  ministero  presenta  le sue richieste nella cancelleria
    del giudice di pace.
      2.   Se  ritiene  il  ricorso  inammissibile  o  manifestamente
    infondato,  ovvero  presentato  dinanzi  ad  un  giudice  di pace
    incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere
    contrario   alla   citazione   altrimenti  formula  l'imputazione
    confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.