Art. 26.
                    Provvedimenti del giudice di pace
      1.  Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di
    pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste,
    provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.
      2.   Se  ritiene  il  ricorso  inammissibile  o  manifestamente
    infondato,  il  giudice  di  pace  ne  dispone la trasmissione al
    pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
      3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene
    alla  competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone,
    con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero.
      4.  Se  riconosce  la  propria  incompetenza per territorio, il
    giudice  di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti
    al  ricorrente  che,  nel termine di venti giorni, ha facolta' di
    reiterare    il    ricorso   davanti   al   giudice   competente.
    L'inosservanza  del  termine  e'  causa  di  inammissibilita' del
    ricorso.