Art. 27. Decreto di convocazione delle parti 1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto. 2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere piu' di novanta giorni. 3. Il decreto contiene: a) l'indicazione del giudice che procede, nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione; b) le generalita' della persona nei cui confronti e' stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sara' giudicato in contumacia; c) l'avviso che ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto; d) la trascrizione dell'imputazione; e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 4. Il decreto, unitamente al ricorso, e' notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identita'. 5. La convocazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).