Art. 27.
                   Decreto di convocazione delle parti
      1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice
    di  pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le
    parti in udienza con decreto.
      2.  Tra  il  giorno  del  deposito  del ricorso e l'udienza non
    devono intercorrere piu' di novanta giorni.
      3. Il decreto contiene:
        a)  l'indicazione del giudice che procede, nonche' del luogo,
    del giorno e dell'ora della comparizione;
        b)  le  generalita'  della persona nei cui confronti e' stato
    presentato  il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento
    che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
        c)  l'avviso  che  ha  facolta'  di  nominare un difensore di
    fiducia  e  che,  in  mancanza,  sara' assistito dal difensore di
    ufficio nominato nel decreto;
        d) la trascrizione dell'imputazione;
        e)  la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario
    che l'assiste.
      4. Il decreto, unitamente al ricorso, e' notificato, a cura del
    ricorrente,   al  pubblico  ministero,  alla  persona  citata  in
    giudizio   e   al   suo   difensore  almeno  venti  giorni  prima
    dell'udienza.  Entro  lo stesso termine il ricorrente notifica il
    decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identita'.
      5.  La  convocazione e' nulla se l'imputato non e' identificato
    in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di
    uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).