Art. 28.
                      Pluralita' di persone offese
      1.  Il  ricorso  presentato  da una fra piu' persone offese non
    impedisce   alle   altre   di   intervenire   nel  processo,  con
    l'assistenza  di  un  difensore  e  con  gli  stessi  diritti che
    spettano al ricorrente principale.
      2.  Le  persone  offese  intervenute  possono costituirsi parte
    civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
      3.  La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il
    decreto  sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo
    27,  comma  4,  equivale  a rinuncia al diritto di querela ovvero
    alla remissione della querela, qualora sia stata gia' presentata.