Art. 29. 
                         Udienza di comparizione 
      1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza 
    di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel 
    caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del 
    giudice di pace l'atto di citazione a giudizio  con  le  relative
notifiche. 
      2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che 
    intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti 
    tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 del 
    codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilita', 
    almeno sette giorni prima della data  fissata  per  l'udienza  di
comparizione, depositare in cancelleria le liste con 
    l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. 
      3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la 
    citazione  a  giudizio  ovvero  le  relative  notificazioni,   vi
provvede il giudice di pace, anche d'ufficio. 
      4. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, 
    promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia 
    utile per favorire la conciliazione, il giudice puo' rinviare 
    l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, 
    puo' avvalersi anche dell'attivita' di mediazione di centri e 
    strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni 
    caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attivita' 
    di conciliazione non possono essere in alcun modo  utilizzate  ai
fini della deliberazione. 
      5. In caso di conciliazione e' redatto processo verbale 
    attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di 
    cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al 
    ricorso  produce  gli  stessi  effetti  della  remissione   della
querela. 
      6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento 
    l'imputato puo' presentare domanda di oblazione. 
      7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se puo' 
    procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le 
    prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue 
    o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire 
    nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma 
    dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti 
    possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento 
    di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della 
    documentazione relativa all'attivita' di investigazione 
    difensiva, nonche' della documentazione allegata  al  ricorso  di
cui all'articolo 21. 
      8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice 
    autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o 
    consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla 
    legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette
la citazione decade dalla prova. 
 
          Nota all'art. 29:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 210 del codice di
          procedura penale:
              "Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento
          connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un
          procedimento  connesso  a norma dell'art. 12, nei confronti
          delle  quali  si  procede  o si e' proceduto separatamente,
          sono  esaminate  a  richiesta  di  parte,  ovvero, nel caso
          indicato nell'art. 195, anche d'ufficio.
              2.  Esse  hanno  obbligo  di presentarsi al giudice, il
          quale,  ove  occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo.
          Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
              3.  Le  persone indicate nel comma 1, sono assistite da
          un  difensore  che  ha diritto di partecipare all'esame. In
          mancanza  di  un  difensore  di  fiducia  e'  designato  un
          difensore d'ufficio.
              4.  Prima  che abbia inizio l'esame, il giudice avverte
          le  persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto
          dall'art.   66,   comma  1,  esse  hanno  facolta'  di  non
          rispondere.
              5.  All'esame  si  applicano  le  disposizioni previste
          dagli articoli 194, 195, 499 e 503.
              6.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
          anche  alle persone imputate di un reato collegato a quello
          per  cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma
          2, lettera b)".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 431 del codice di
          procedura penale:
              "Art.   431  (Fascicolo  per  il  dibattimento).  -  1.
          Immediatamente  dopo l'emissione del decreto che dispone il
          giudizio,  il  giudice  provvede  nel contraddittorio delle
          parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se
          una  delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova
          udienza,  non  oltre  il termine di quindici giorni, per la
          formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento
          sono raccolti:
                a) gli  atti relativi alla procedibilita' dell'azione
          penale e all'esercizio dell'azione civile;
                b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla
          polizia giudiziaria;
                c) i  verbali  degli atti non ripetibili compiuti dal
          pubblico ministero;
                d) i    documenti   acquisiti   all'estero   mediante
          rogatoria   internazionale  e  i  verbali  degli  atti  non
          ripetibili assunti con le stesse modalita';
                e) i   verbali   degli  atti  assunti  nell'incidente
          probatorio;
                f) i  verbali  degli atti, diversi da quelli previsti
          dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria
          internazionale  ai  quali  i  difensori sono stati posti in
          grado  di  assistere  e  di  esercitare  le  facolta'  loro
          consentite dalla legge italiana;
                g) il certificato generale del casellario giudiziario
          e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
                h) il  corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
          qualora non debbano essere custoditi altrove.
              2.   Le  parti  possono  concordare  l'acquisizione  al
          fascicolo   per  il  dibattimento  di  atti  contenuti  nel
          fascicolo    del    pubblico   ministero,   nonche'   della
          documentazione  relativa  all'attivita'  di  investigazione
          difensiva".