Art. 3.
                Assunzione della qualita' di imputato
  1.  Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualita'
di  imputato  la  persona  alla  quale  il  reato e' attribuito nella
citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto
di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.