Art. 30. Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa 1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilita' a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilita' del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio. 2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilita' del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonche' al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda. 3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui e' ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.