Art. 30.
    Udienza di comparizione a  seguito di ricorso al giudice da parte
                            della persona offesa
      1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo
    procuratore speciale non dovuta ad impossibilita' a comparire per
    caso  fortuito  o forza maggiore determina l'improcedibilita' del
    ricorso,  salvo  che l'imputato o la persona offesa intervenuta e
    che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.
      2.  Con  l'ordinanza  con  cui  dichiara l'improcedibilita' del
    ricorso  ai  sensi  del  comma  1, il giudice di pace condanna il
    ricorrente  alla  rifusione  delle  spese processuali, nonche' al
    risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio
    che ne abbia fatto domanda.
      3.  Se  il  reato  contestato  nell'imputazione non rientra tra
    quelli  per  cui  e'  ammessa  la citazione a giudizio su istanza
    della  persona  offesa,  il giudice di pace trasmette gli atti al
    pubblico  ministero,  salvo  che l'imputato chieda che si proceda
    ugualmente al giudizio.