Art. 31.
    Fissazione  di  nuova  udienza  a  seguito  di  impossibilita'  a
                                comparire
      1.  In  caso  di  dichiarazione  di  improcedibilita'  ai sensi
    dell'articolo  30, comma 1, il ricorrente puo' presentare istanza
    di   fissazione   di  nuova  udienza  se  prova  che  la  mancata
    comparizione e' stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
      2.  L'istanza  e'  presentata  al  giudice  di pace entro dieci
    giorni  dalla  cessazione  del  fatto costituente caso fortuito o
    forza maggiore. Il termine e' stabilito a pena di decadenza.
      3.  Se  accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti
    per  una  nuova  udienza  ai sensi dell'articolo 27, invitando il
    ricorrente  a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello
    stesso articolo.
      4.  Contro  il  decreto  motivato  che respinge la richiesta di
    fissazione  di  nuova  udienza  puo'  essere  proposto ricorso al
    tribunale  in  composizione monocratica, che decide con ordinanza
    inoppugnabile.