Art. 32. Dibattimento 1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7. 3. Il verbale d'udienza, di regola, e' redatto solo in forma riassuntiva. 4. La motivazione della sentenza e' redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice puo' dettare la motivazione direttamente a verbale. 5. In caso di impedimento del giudice la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.