Art. 32.
                              Dibattimento
      1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti,
    dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto
    dal  giudice  sulla  base  delle  domande  e  delle contestazioni
    proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
      2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta
    assolutamente   necessario,   puo'   disporre   anche   d'ufficio
    l'assunzione  di  nuovi  mezzi di prova, compresi quelli relativi
    agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7.
      3.  Il  verbale  d'udienza, di regola, e' redatto solo in forma
    riassuntiva.
      4.  La  motivazione  della  sentenza  e' redatta dal giudice in
    forma  abbreviata  e  depositata  nel  termine di quindici giorni
    dalla  lettura  del  dispositivo.  Il  giudice  puo'  dettare  la
    motivazione direttamente a verbale.
      5.   In   caso  di  impedimento  del  giudice  la  sentenza  e'
    sottoscritta  dal presidente del tribunale, previa menzione della
    causa di sostituzione.