Art. 33.
       Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare
      1.  Subito  dopo  la  pronuncia della sentenza di condanna alla
    pena  della  permanenza  domiciliare,  l'imputato  o il difensore
    munito   di   procura   speciale  possono  chiedere  l'esecuzione
    continuativa della pena.
      2.  Il  giudice,  se  ritiene di poter applicare in luogo della
    permanenza  domiciliare  la pena del lavoro di pubblica utilita',
    indica  nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica
    utilita'  che puo' essere richiesto dall'imputato o dal difensore
    munito di procura speciale.
      3.  Nel  caso  in  cui  l'imputato  o il difensore formulino le
    richieste  di  cui  ai  commi  1 e 2, il giudice puo' fissare una
    nuova  udienza a distanza di non piu' di dieci giorni, sempre che
    sussistano giustificati motivi.
      4.  Acquisite  le  richieste, il giudice integra il dispositivo
    della sentenza e ne da' lettura.