Art. 34.
    Esclusione della procedibilita' nei  casi di particolare tenuita'
                                    del fatto
      1.  Il  fatto  e'  di  particolare  tenuita'  quando,  rispetto
    all'interesse  tutelato, l'esiguita' del danno o del pericolo che
    ne  e'  derivato,  nonche' la sua occasionalita' e il grado della
    colpevolezza  non  giustificano  l'esercizio  dell'azione penale,
    tenuto  conto  altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del
    procedimento  puo'  recare alle esigenze di lavoro, di studio, di
    famiglia  o  di  salute  della  persona  sottoposta ad indagini o
    dell'imputato.
      2.  Nel  corso  delle indagini preliminari, il giudice dichiara
    con   decreto   d'archiviazione  non  doversi  procedere  per  la
    particolare  tenuita' del fatto, solo se non risulta un interesse
    della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
      3.  Se  e'  stata  esercitata  l'azione  penale, la particolare
    tenuita'  del  fatto  puo' essere dichiarata con sentenza solo se
    l'imputato e la persona offesa non si oppongono.