Art. 35. 
       Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie 
 
  1. Il giudice di pace,  sentite  le  parti  e  l'eventuale  persona
offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa
nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto,  prima
dell'udienza di comparizione, alla riparazione  del  danno  cagionato
dal reato, mediante le restituzioni o  il  risarcimento,  e  di  aver
eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. 
  2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato
di cui al comma 1,  solo  se  ritiene  le  attivita'  risarcitorie  e
riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato
e quelle di prevenzione. 
  3. Il giudice di pace puo' disporre la  sospensione  del  processo,
per un periodo  non  superiore  a  tre  mesi,  se  l'imputato  chiede
nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti  di
cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in
tal caso, il giudice puo' imporre specifiche prescrizioni. 
  4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale
di polizia giudiziaria o un operatore di servizio  sociale  dell'ente
locale  di  verificare  l'effettivo   svolgimento   delle   attivita'
risarcitorie e  riparatorie,  fissando  nuova  udienza  ad  una  data
successiva al termine del periodo di sospensione. 
  5. Qualora accerti che  le  attivita'  risarcitorie  o  riparatorie
abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e  l'eventuale
persona offesa, dichiara con sentenza estinto il  reato  enunciandone
la causa nel dispositivo. 
  6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone
la prosecuzione del procedimento.