Art. 36. Impugnazione del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa. 2. Il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.