Art. 36.
                   Impugnazione del pubblico ministero

      1.  Il  pubblico  ministero  puo'  proporre  appello  contro le
    sentenze  di  condanna del giudice di pace che applicano una pena
    diversa   da   quella   pecuniaria   e   contro  le  sentenze  di
    proscioglimento per reati puniti con pena alternativa.
      2.  Il  pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione
    contro le sentenze del giudice di pace.