Art. 37.
                       Impugnazione dell'imputato
      1.  L'imputato  puo'  proporre  appello  contro  le sentenze di
    condanna  del  giudice  di pace che applicano una pena diversa da
    quella pecuniaria; puo' proporre appello anche contro le sentenze
    che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla
    condanna, anche generica, al risarcimento del danno.
      2.  L'imputato  puo'  proporre ricorso per cassazione contro le
    sentenze  di  condanna  del giudice di pace che applicano la sola
    pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.