Art. 39. 
                           Giudizio di appello 
      1. Competente per il giudizio di appello e' il tribunale del 
    circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha  pronunciato
    la sentenza  impugnata.  Il  tribunale  giudica  in  composizione
    monocratica. 
      2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di 
    procedura penale, il  giudice  d'appello  dispone  l'annullamento
    della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione  degli  atti
    al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace  in  primo
    grado, prova di non essere potuto comparire per caso  fortuito  o
    per  forza  maggiore  o  per  non  avere  avuto  conoscenza   del
    provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso  il
    fatto non sia dovuto  a  sua  colpa,  ovvero,  quando  l'atto  di
    citazione per il giudizio di  primo  grado  e'  stato  notificato
    mediante consegna al difensore nei casi previsti  dagli  articoli
    159, 161, comma 4, e 169 del codice di procedura penale,  non  si
    sia sottratto volontariamente  alla  conoscenza  degli  atti  del
    procedimento. 
 
          Nota all'art. 39:
              - Si  trascrive il testo degli articoli 159, 161, comma
          4, 169 e 604 del codice di procedura penale:
              "Art.   159  (Notificazioni  all'imputato  in  caso  di
          irreperibilita').  -  1.  Se  non  e' possibile eseguire le
          notificazioni  nei modi previsti dall'art. 157, l'autorita'
          giudiziaria    dispone    nuove   ricerche   dell'imputato,
          particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza
          anagrafica,   dell'ultima   dimora,  in  quello  dove  egli
          abitualmente  esercita la sua attivita' lavorativa e presso
          l'amministrazione  carceraria centrale. Qualora le ricerche
          non  diano  esito  positivo, l'autorita' giudiziaria emette
          decreto   di  irreperibilita'  con  il  quale,  dopo  avere
          designato  un  difensore  all'imputato  che  ne  sia privo,
          ordina  che la notificazione sia eseguita mediante consegna
          di copia al difensore".
              2.  Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a
          ogni   effetto.   L'irreperibile   e'   rappresentato   dal
          difensore".
              4.  Se  la  notificazione  nel  domicilio determinato a
          norma  del  comma  2  diviene impossibile, le notificazioni
          sono  eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso
          modo  si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3,
          la  dichiarazione  o l'elezione di domicilio mancano o sono
          insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per
          caso  fortuito  o  forza maggiore,  l'imputato non e' stato
          nella  condizione  di  comunicare  il  mutamento  del luogo
          dichiarato  o  eletto,  si  applicano le disposizioni degli
          articoli 157 e 159".
              "Art. 169 (Notificazioni all'imputato all'estero). - 1.
          Se   risulta  dagli  atti  notizia  precisa  del  luogo  di
          residenza  o  di  dimora  all'estero  della persona nei cui
          confronti  si  deve  procedere,  il  giudice  o il pubblico
          ministero  le invia raccomandata con avviso di ricevimento,
          contenente  l'indicazione  della  autorita' che procede, il
          titolo  del  reato  e  la  data  e il luogo in cui e' stato
          commesso nonche' l'invito a dichiarare a eleggere domicilio
          nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni
          dalla  ricezione della raccomandata non viene effettuata la
          dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa
          e'  insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono
          eseguite mediante consegna al difensore.
              2.  Nello stesso modo si provvede se la persona risulta
          essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di
          irreperibilita' emesso a norma dell'art. 159.
              3.  L'invito  previsto  dal  comma  1, e' redatto nella
          lingua   dell'imputato  straniero  quando  dagli  atti  non
          risulta che egli conosca la lingua italiana.
              4.  Quando  dagli  atti  risulta che la persona nei cui
          confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma
          non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del
          comma  1,  il  giudice  o  il  pubblico ministero, prima di
          pronunciare decreto di irreperibilita', dispone le ricerche
          anche   fuori   del   territorio  dello  Stato  nei  limiti
          consentiti dalle convenzioni internazionali.
              5.  Le  disposizioni  precedenti si applicano anche nel
          caso  in  cui dagli atti risulti che la persona e' detenuta
          all'estero".
              "Art.  604  (Questioni  di  nullita'). 1. Il giudice di
          appello  nei  casi  previsti  dall'art.  522,  dichiara  la
          nullita'  in  tutto  o  in parte della sentenza appellata e
          dispone  la  trasmissione  degli  atti  al giudice di primo
          grado,  quando  vi e' stata condanna per un fatto diverso o
          applicazione  di una circostanza aggravante per la quale la
          legge  stabilisce  una  pena  di  specie  diversa da quella
          ordinaria  del  reato  o  di  una circostanza aggravante ad
          effetto   speciale,   sempre   che   non  vengano  ritenute
          prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
              2.  Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti
          circostanze  attenuanti  o sono state applicate circostanze
          aggravanti  diverse  da  quelle  previste  dal  comma 1, il
          giudice  di  appello  esclude  le  circostanze  aggravanti,
          effettua,  se  occorre, un nuovo giudizio di comparazione e
          ridetermina la pena.
              3. Quando vi e' stata condanna per un reato concorrente
          o  per  un fatto nuovo il giudice di appello dichiara nullo
          il   relativo  capo  della  sentenza  ed  elimina  la  pena
          corrispondente,  disponendo  che del provvedimento sia data
          notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
              4.  Il giudice di appello se accerta una delle nullita'
          indicate nell'art. 179, da cui sia derivata la nullita' del
          provvedimento  che  dispone il giudizio o della sentenza di
          primo  grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al
          giudice  che procedeva quando si e' verificata la nullita'.
          Nello  stesso modo il giudice provvede se accerta una delle
          nullita'  del provvedimeato che dispone il giudizio o della
          sentenza di primo grado.
              5.  Se  si  tratta di altre nullita' che non sono state
          sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione
          degli  atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere
          nel  merito,  qualora  riconosca  che  l'atto  non fornisce
          elementi necessari al giudizio.
              6.  Quando  il giudice di primo grado ha dichiarato che
          il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere
          iniziata  o  proseguita, il giudice di appello se riconosce
          erronea   tale   dichiarazione,   ordina   occorrendo,   la
          rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
              7.  Quando  il  giudice  di  primo grado ha respinto la
          domanda  di  oblazione  il giudice di appello, se riconosce
          erronea  tale  decisione, accoglie la domanda e sospende il
          dibattimento  fissando  un  termine massimo non superiore a
          dieci  giorni  per  il  pagamento delle somme dovute. Se il
          pagamento  avviene  nel  termine,  il  giudice  di  appello
          pronuncia sentenza di proscioglimento.
              8.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1,  se annulla una
          sentenza  della corte di assise o del tribunale collegiale,
          il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad
          altra  sezione  della stessa corte o dello stesso tribunale
          ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini.
          Se  annulla  una sentenza del tribunale monocratico o di un
          giudice   per   le   indagini   preliminari,   dispone   la
          trasmissione  degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il
          giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la
          sentenza annullata".