Art. 4 Competenza per materia 1. Il giudice di pace e' competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale; b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale. 2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni: a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza"; b) articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione"; c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini"; d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati"; e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili"; g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"; h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"; i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto"; m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole"; q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"; r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"; s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici". 3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 581, 582, secondo comma, 590, 593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, 632, 633, primo comma, 635, primo comma, 636, 637, 638, primo comma, 639, 639-bis, 647, 689, 690, 691, 726, primo comma, 731 del codice penale. "Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato (276, 294, 295, 298, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 396, 405, 422, 507, 609-bis, 609-ter, 609-octies, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1).". "Art. 582 (Lesione personale). - Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa.". "Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila. Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale". "Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorita', e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorita'". "Art. 594 (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone". "Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni". "Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila". "Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto e' punibile a querela della persona offesa: 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita; 2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente". "Art. 627 (Sottrazione di cose comuni). - Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.". "Art. 631 (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.". "Art. 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila". "Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.". "Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila". "Art. 636 (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo). - Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui e' punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila. Se l'introduzione o l'abbandono di animali anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena e' della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa". "Art. 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui). - Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila". "Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila". "Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila. Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio". "Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico". "Art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito). - E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila: 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate; 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire seicentomila". "Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente). - L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.". "Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza). - Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila". "Art. 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza). - Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio". "Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila". "Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). - Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire sessantamila". - Si trascrive il testo degli articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 25 (Art. 24 testo unico 1926). - Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000.". "Art. 62 (art. 61 testo unico 1926). (Omissis). I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non e' iscritto nel registro dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000". - Si trascrive il testo degli articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: "Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Il componente dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione fino a tre mesi. Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena e' della reclusione da uno a sei mesi. Se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo la pena e' della reclusione da uno a quattro anni". "Art. 1096 (Inosservanza di ordine di arresto). - Il componente dell'equipaggio, che a bordo della nave o dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duemila (ora quattrocentomila)". "Art. 1119 (Componente dell'equipaggio che si addormenta). - Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila (ora quattrocentomila)". - Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918: "Art. 3 (Art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630). - Chiunque costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, e' punito con l'ammenda fino a L. 10.000 e con l'arresto fino a tre mesi". - Si trascrive il testo degli articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: "Art. 102 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). - Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a L. 400.000. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 400.000". "Art. 106 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). - L'elettore che sottoscrive piu' di una candidatura nel collegio uninominale o piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 2.000.000". - Si trascrive il testo dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570: "Art. 92 "Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 85). - Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 400.000. Con la stessa pena e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca". - Si trascrive il testo dell'art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329: "Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilita', e' punito con la pena dell'ammenda da L. 150.000 a L. 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi". - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362: "Art. 3 (Sanzioni). - 1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni. 2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorita' sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia". - Si trascrive il testo dell'art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352: "Art. 51. - Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge. Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum". - Si trascrive il testo degli articoli 3, commi terzo e quarto, 46, comma quarto e 65, comma terzo del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753: Art. 3 (Omissis). Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi. Per le ferrovie in concessione gia' in esercizio e' vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma. (Omissis).". Art. 46 (Omissis). I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi". Art. 65 (Omissis). E' proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi". - Si trascrive il testo degli articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528: "Art. 18. - Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000. Se l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero se l'offerta e' clandestina, la pena e' raddoppiata. Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato e' commesso a mezzo stampa o radiotelevisione". "Art. 20. - Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, e' punito con la multa sino a L. 50 milioni. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta e' punito con la multa sino a L. 1.000.000". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107: "3. Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati a fini di lucro e' punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000". - Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311: 3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marcatura CE - e delle iscrizioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3, e' punito con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventimilioni". - Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313: "Art. 11. - 1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni". - Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74: "9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni". - Si trascrive il testo degli articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (Omissis). 6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". "4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186. 5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". "6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi e' punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga e' in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI". - Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507: "Art. 10. - 1. Chiunque immette in commercio o vende dispositivi medici attivi impiantabili privi di marcatura CE di conformita' o dispositivi privi di attestato di conformita', e' punito con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni". - Si trascrive il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46: "2. Colui il quale effettua pubblicita' di dispositivi medici in violazione del divieto di cui all'art. 21, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 2, ovvero in difformita' della stessa, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica): "Art. 1. - 1. Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' sempre aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato". - Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa): "Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante". - Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa): "Art. 3 (Circostanza aggravante). - 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".