Art. 40.
                         Giudice dell'esecuzione
      1.  Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere
    dell'esecuzione  di  un  provvedimento  e' il giudice di pace che
    l'ha emesso.
      2.  Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti  emessi  da
    diversi  giudici  di pace, e' competente il giudice che ha emesso
    il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
      3.  Se  i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e
    da   altro   giudice   ordinario,  e'  competente  in  ogni  caso
    quest'ultimo.
      4.  Se  i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e
    da  un  giudice  speciale,  e'  competente  per  l'esecuzione  il
    tribunale  in composizione collegiale nel cui circondario ha sede
    il giudice di pace.
      5.  Il  giudice indicato nei commi da 1 a 4 e' competente anche
    se il provvedimento da eseguire e' stato comunque riformato.