Art. 42
                    Esecuzione delle pene pecuniarie

      1.   Le   condanne  a  pena  pecuniaria  si  eseguono  a  norma
    dell'articolo   660   del   codice   di   procedura   penale,  ma
    l'accertamento  della  effettiva insolvibilita' del condannato e'
    svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta
    altresi'  i  provvedimenti  in  ordine alla rateizzazione, ovvero
    alla conversione della pena pecuniaria.
 
          Nota all'art. 42:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 660 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  660  (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Le
          condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti
          dalle leggi e dai regolamenti.
              2.  Quando  e'  accertata la impossibilita' di esazione
          della  pena  pecuniaria  o di una rata di essa, il pubblico
          ministero  trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza
          competente  per  la  conversione,  il quale provvede previo
          accertamento  dell'effettiva  insolvibilita' del condannato
          e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per
          la  pena  pecuniaria.  Se  la  pena e' stata rateizzata, e'
          convertita la parte non ancora pagata.
              3.   In   presenza  di  situazioni  di  insolvenza,  il
          magistrato  di  sorveglianza puo' disporre la rateizzazione
          della  pena a norma dell'art. 133-ter del codice penale, se
          essa  non  e'  stata  disposta  con la sentenza di condanna
          ovvero  puo'  differire  la  conversione  per  un tempo non
          superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se
          lo  stato  di  insolvenza  perdura,  e'  disposto  un nuovo
          differimento,  altrimenti  e'  ordinata  la conversione. Ai
          fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non
          si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione e'
          stata differita.
              4.  Con  l'ordinanza  che  dispone  la  conversione, il
          magistrato  di  sorveglianza  determina  le modalita' delle
          sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
              5.  Il  ricorso  contro  l'ordinanza  di conversione ne
          sospende l'esecuzione".