Art. 43.
    Esecuzione della pena della  permanenza  domiciliare e del lavoro
                              di pubblica utilita'
      1.  La sentenza penale irrevocabile e' trasmessa per estratto a
    cura  della cancelleria al pubblico ministero del circondario ove
    ha  sede  l'ufficio  del giudice individuato in base all'articolo
    40.
      2.  Il  pubblico  ministero,  emesso l'ordine di esecuzione, lo
    trasmette  immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza
    di  condanna  contenente  le  modalita' di esecuzione della pena,
    all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato
    risiede  o,  in  mancanza  di  questo,  al  comando dell'Arma dei
    carabinieri territorialmente competente.
      3.  Appena  ricevuto  il  provvedimento  di  cui  al  comma che
    precede,  l'organo  di  polizia  ne  consegna copia al condannato
    ingiungendogli  di attenersi alle prescrizioni in esso contenute.
    Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia dell'ordine
    di esecuzione e' notificato altresi' al direttore dell'istituto o
    della  sezione  il  quale  informa  anticipatamente  l'organo  di
    polizia  della  dimissione  del  condannato. In tal caso, la pena
    comincia a decorrere dal primo giorno di permanenza domiciliare o
    di lavoro sostitutivo successivo a quello della dimissione.