Art. 44.
    Modifica delle modalita'    di    esecuzione   della   permanenza
                       domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'
      1.  Le  modalita'  di esecuzione della permanenza domiciliare e
    del  divieto  di  cui  all'articolo  53,  comma  3, eventualmente
    imposto, nonche' del lavoro di pubblica utilita', stabilite nella
    sentenza  emessa dal giudice possono essere modificate per motivi
    di  assoluta  necessita'  dal  giudice osservando le disposizioni
    dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
      2.  La  richiesta  di  modifica non sospende l'esecuzione delle
    pene;  in  caso  di assoluta urgenza, le modifiche possono essere
    adottate  con  provvedimento  provvisorio  revocabile  nelle fasi
    successive del procedimento.
 
          Nota all'art. 44:
              - Per  il  testo  dell'art. 666 del codice di procedura
          penale, vedi note all'art. 41.