Art. 44. Modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' 1. Le modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'articolo 53, comma 3, eventualmente imposto, nonche' del lavoro di pubblica utilita', stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessita' dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. 2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento.
Nota all'art. 44: - Per il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 41.