Art. 46
         Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni
        relative a sentenze del giudice di pace in materia penale

      1. Fermo quanto previsto dall'articolo 687 del codice di
procedura penale, sono altresi' eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze del giudice di pace di proscioglimento per
       difetto di imputabilita', trascorsi tre anni dal giorno in cui
       la sentenza e' divenuta irrevocabile;
    b) alle  sentenze  del  giudice  di  pace  di condanna, trascorsi
       cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se
       e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata
       inflitta  una pena diversa sempre che nei periodi indicati non
       sia stato commesso un ulteriore reato.
 
          Nota all'art. 46:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 687 del codice di
          procedure penale:
              "Art.  687  (Eliminazione  delle  iscrizioni).  - 1. Le
          iscrizioni  del  casellario  sono eliminate appena si ha la
          notizia  ufficiale  dell'accertata morte della persona alla
          quale  si  riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta
          anni dalla nascita della persona medesima.
              2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
                a) alle  sentenze  e ai decreti revocati a seguito di
          revisione o a norma dell'art. 673;
                b) alle  sentenze di proscioglimento o di non luogo a
          procedere  per  difetto  di  imputabilita', trascorsi dieci
          anni   in   caso   di   delitto  o  tre  anni  in  caso  di
          contravvenzione  dal  giorno in cui la sentenza e' divenuta
          irrevocabile  o,  se  trattasi  di  sentenza di non luogo a
          procedere, e' scaduto il termine per l'impugnazione;
                c) alle   sentenze  o  ai  decreti  di  condanna  per
          contravvenzioni  per  le  quali  e'  stata inflitta la pena
          dell'ammenda,  salvo  che  sia  stato  concesso  alcuno dei
          benefici  previsti  dagli  articoli  163  e  175 del codice
          penale,  trascorsi  dieci anni dal giorno in cui la pena e'
          stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta.
              3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i
          termini  previsti  dal  comma 2, decorrono dalla data della
          revoca  della  misura  di  sicurezza  e, se questa e' stata
          applicata  o  sostituita  con provvedimento successivo alla
          sentenza, anche la relativa iscrizione e' eliminata.
              3-bis.   Nella   materia   civile,  sono  eliminate  le
          iscrizioni relative:
                a) ai  provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1,
          lettera  b),  numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato
          revocato con sentenza passata in giudicato;
                b) ai  provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1,
          lettera  c)  quando  sono stati annullati con provvedimento
          amministrativo o con sentenza passata in giudicato".