Art. 46 Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 687 del codice di procedura penale, sono altresi' eliminate le iscrizioni relative: a) alle sentenze del giudice di pace di proscioglimento per difetto di imputabilita', trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile; b) alle sentenze del giudice di pace di condanna, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato.
Nota all'art. 46: - Si trascrive il testo dell'art. 687 del codice di procedure penale: "Art. 687 (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha la notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima. 2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative: a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'art. 673; b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, e' scaduto il termine per l'impugnazione; c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta. 3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2, decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione e' eliminata. 3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera b), numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato revocato con sentenza passata in giudicato; b) ai provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato".