Art. 47. Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale 1. Nell'articolo 6 del codice di procedura penale, dopo le parole: "alla competenza della corte di assise" sono aggiunte le seguenti: "o del giudice di pace.".
Nota all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 6 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 6 (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace".