Art. 47.
         Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale
      1.  Nell'articolo  6  del  codice  di procedura penale, dopo le
    parole:  "alla competenza della corte di assise" sono aggiunte le
    seguenti: "o del giudice di pace.".
 
          Nota all'art. 47:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del  codice  di
          procedura  penale,  come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato:
              "Art.  6  (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale
          e'  competente  per  i  reati  che  non  appartengono  alla
          competenza della corte di assise o del giudice di pace".