Art. 48.
       Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice
      1.  In  ogni  stato e grado del processo, se il giudice ritiene
    che  il  reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo
    dichiara  con  sentenza  e  ordina  la trasmissione degli atti al
    pubblico  ministero.  Le prove acquisite dal giudice incompetente
    sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.