Art. 49
         Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria

      1.  Ai  fini  dell'emissione  della citazione a giudizio di cui
    all'articolo  20,  il  pubblico  ministero richiede al giudice di
    pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione.
      2.  La  richiesta  del  pubblico  ministero e l'indicazione del
    giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.