Art. 5.
                      Competenza per territorio
  1. Per i reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio
e' il giudice di pace del luogo in cui il reato e' stato consumato.
  2.  Competente  per  gli atti da compiere nella fase delle indagini
preliminari  e' il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale
del  circondario  in  cui  e'  compreso  il  giudice territorialmente
competente.