Art. 51
         Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri

  1.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  legislativo, il Ministro della
giustizia   adotta   le   disposizioni   regolamentari   relative  ai
procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:
    a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici
giudiziari;
    b)  il  rilascio  da  parte  degli uffici dei giudici di pace dei
certificati  del  casellario  giudiziale  di cui all'articolo 689 del
codice di procedura penale;
    c)  le  altre  attivita' necessarie per l'attuazione del presente
decreto legislativo.
  2.  Il  parere  del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel
comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.
  3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e
delle  altre forme di registrazione in materia penale e' adottata con
decreto del Ministro della giustizia.
 
          Note all'art. 51:
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 17, comma 3, della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Per  il  testo dell'art. 689 del codice di procedura
          penale si veda in note all'art. 45.