Art. 52.
                                Sanzioni
      1.  Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per
    i  quali  e'  prevista  la  sola  pena della multa o dell'ammenda
    continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.
      2.  Per  gli  altri  reati di competenza del giudice di pace le
    pene sono cosi' modificate:
        a)  quando  il reato e' punito con la pena della reclusione o
    dell'arresto  alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si
    applica  la  pena  pecuniaria della specie corrispondente da lire
    cinquecentomila  a  cinque  milioni;  se  la  pena  detentiva  e'
    superiore  nel  massimo  a  sei mesi, si applica la predetta pena
    pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a
    trenta  giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' per
    un periodo da dieci giorni a tre mesi;
        b)  quando  il  reato  e'  punito  con  la  sola  pena  della
    reclusione  o  dell'arresto,  si applica la pena pecuniaria della
    specie  corrispondente  da  lire un milione a cinque milioni o la
    pena   della   permanenza   domiciliare   da  quindici  giorni  a
    quarantacinque  giorni  ovvero  la  pena  del  lavoro di pubblica
    utilita' da venti giorni a sei mesi;
        c)  quando  il reato e' punito con la pena della reclusione o
    dell'arresto  congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si
    applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un
    milione  e  cinquecentomila  a  cinque  milioni  o  la pena della
    permanenza  domiciliare  da  venti giorni a quarantacinque giorni
    ovvero  la  pena del lavoro di pubblica utilita' da un mese a sei
    mesi.
      3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice
    applica  la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro
    di pubblica utilita', salvo che sussistano circostanze attenuanti
    ritenute prevalenti o equivalenti.
      4.  La  disposizione del comma 3 non si applica quando il reato
    e'  punito  con  la  sola  pena  pecuniaria  nonche' nell'ipotesi
    indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2.