Art. 52. Sanzioni 1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti. 2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono cosi' modificate: a) quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' per un periodo da dieci giorni a tre mesi; b) quando il reato e' punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da venti giorni a sei mesi; c) quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da un mese a sei mesi. 3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilita', salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti. 4. La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato e' punito con la sola pena pecuniaria nonche' nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2.