Art. 53.
                    Obbligo di permanenza domiciliare
      1.  La  pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di
    rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata
    dimora  ovvero  in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei
    giorni  di  sabato  e  domenica;  il giudice, avuto riguardo alle
    esigenze  familiari,  di  lavoro,  di  studio  o  di  salute  del
    condannato,  puo'  disporre  che la pena venga eseguita in giorni
    diversi  della  settimana  ovvero,  a  richiesta  del condannato,
    continuativamente.
      2.  La  durata  della  permanenza  domiciliare  non puo' essere
    inferiore  a  sei  giorni  ne'  superiore  a  quarantacinque;  il
    condannato non e' considerato in stato di detenzione.
      3.  Il  giudice puo' altresi' imporre al condannato, valutati i
    criteri  di  cui  all'articolo  133,  comma  secondo,  del codice
    penale,  il  divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in
    cui  non  e'  obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto
    delle  esigenze  familiari,  di lavoro, di studio o di salute del
    condannato.
      4.  Il  divieto non puo' avere durata superiore al doppio della
    durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in
    ogni  caso  quando  e'  stata  interamente scontata la pena della
    permanenza domiciliare.
 
          Nota all'art. 53:
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 133, secondo comma,
          del codice penale:
              "Il giudice deve tener conto altresi' della capacita' a
          delinquere del colpevole, desunta:
                1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
                2.  dai  precedenti penali e giudiziari e, in genere,
          dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
                3.  dalla  condotta  contemporanea  o  susseguente al
          reato;
                4.  dalle condizioni di vita individuale, familiare e
          sociale del reo".