Art. 56. Violazione degli obblighi 1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui e' obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilita' o che lo abbandona e' punito con la reclusione fino ad un anno. 2. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita'. 3. In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 56: - Si trascrive il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifice al sistema penale): "Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno puo' sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57 della presente legge e dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi' gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione. Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato e' consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione".