Art. 56.
                        Violazione degli obblighi
      1.  Il  condannato  che  senza  giusto  motivo si allontana dai
    luoghi  in  cui  e'  obbligato  a permanere o che non si reca nel
    luogo  in  cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilita' o che
    lo abbandona e' punito con la reclusione fino ad un anno.
      2.   Alla   stessa   pena  soggiace  il  condannato  che  viola
    reiteratamente  senza  giusto  motivo  gli  obblighi  o i divieti
    inerenti  alle  pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
    pubblica utilita'.
      3.  In  caso  di  condanna  non  sono  applicabili  le sanzioni
    sostitutive  previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24
    novembre 1981, n. 689.
 
          Nota all'art. 56:
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 53 della legge 24
          novembre 1981, n. 689 (Modifice al sistema penale):
              "Art.  53  (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il
          giudice,  nel  pronunciare  sentenza  di  condanna,  quando
          ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva
          entro il limite di un anno puo' sostituire tale pena con la
          semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro
          il  limite  di  sei  mesi  puo'  sostituirla  anche  con la
          liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare
          entro  il  limite di tre mesi puo' sostituirla altresi' con
          la pena pecuniaria della specie corrispondente.
              La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i
          criteri  indicati  dall'art.  57  della  presente  legge  e
          dall'art.  135  del  codice penale. Alla sostituzione della
          pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi'
          gli  articoli  133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice
          penale.
              Le  norme  del  codice  di procedura penale relative al
          giudizio  per decreto si applicano anche quando il pretore,
          nei   procedimenti  per  i  reati  perseguibili  d'ufficio,
          ritiene  di  dover  infliggere  la  multa  o  l'ammenda  in
          sostituzione  di  una  pena  detentiva.  Nel decreto devono
          essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
              Nei  casi  previsti  dall'art.  81  del  codice penale,
          quando  per  ciascun  reato  e'  consentita la sostituzione
          della  pena  detentiva,  si tiene conto dei limiti indicati
          nel   primo   comma  soltanto  per  la  pena  che  dovrebbe
          infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione
          della  pena  detentiva  e'  ammissibile soltanto per alcuni
          reati,   il   giudice,  se  ritiene  di  doverla  disporre,
          determina,  al  solo  fine  della sostituzione, la parte di
          pena per i reati per i quali opera la sostituzione".